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Legge 12 agosto 1962, n. 1353 · Legge 12 agosto 1962, n. 1353 — Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati

Legge 12 agosto 1962, n. 1353 Art. 7

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La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie e' pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al

6. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei rispettivi importi, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso. Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario, la riduzione di un terzo della parte del trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall' articolo 8 della legge 11 aprile 1955, numero 380 , e' limitata ai tre decimi di tale parte del trattamento.