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Legge 12 agosto 1962, n. 1339 · Legge 12 agosto 1962, n. 1339 — Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

Legge 12 agosto 1962, n. 1339 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell' articolo 8 della legge 4 luglio 1959, numero 463 , per il periodo posteriore al 1 luglio 1920, o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.