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Legge 12 agosto 1962, n. 1338 · Legge 12 agosto 1962, n. 1338 — Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Legge 12 agosto 1962, n. 1338 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".