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Legge 5 agosto 1962, n. 1336 · Legge 5 agosto 1962, n. 1336 — Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete

Legge 5 agosto 1962, n. 1336 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' cosi' modificato: "Il Consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente del Consorzio; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente; c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'articolo 2 e designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo; ((f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all'articolo 2)) ; g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro".