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Legge 5 agosto 1962, n. 1262 · Legge 5 agosto 1962, n. 1262 — Modifiche alle indennita' di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Legge 5 agosto 1962, n. 1262 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Negli Uffici in cui il servizio di cassa e' disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il cassiere titolare e' coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennita' di cassa e' attribuita, con decreto del Ministro per le finanze, ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di 1ª categoria, di lire 18.000 per quelli di 2ª categoria e di lire 12.000 per gli Uffici di 3ª categoria.