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Legge 5 agosto 1962, n. 1209 · Legge 5 agosto 1962, n. 1209 — Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

Legge 5 agosto 1962, n. 1209 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo.