Legge 5 agosto 1962, n. 1209 Art. 6
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo.