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Legge 5 agosto 1962, n. 1209 · Legge 5 agosto 1962, n. 1209 — Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

Legge 5 agosto 1962, n. 1209 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro per le finanze. Nella predetta aliquota e' incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando di cui alla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungera' l'anzianita' di grado prevista dalla tabella stessa.