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Legge 1 agosto 1962, n. 1206 · Legge 1 agosto 1962, n. 1206 — Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 16Onere finanziario

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dalla applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851 , concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosita' e per la scoperta e repressione di reati. All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.