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Legge 1 agosto 1962, n. 1206 · Legge 1 agosto 1962, n. 1206 — Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 1Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

CAPO I. FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

In KraftAmtlicher Text

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A. Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. Alla direzione di esso e' preposto un direttore.