Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 1Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
CAPO I. FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI
Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A. Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. Alla direzione di esso e' preposto un direttore.