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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 3Spese ammesse a contributo

TITOLO I Edilizia scolastica CAPO I INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645

In KraftAmtlicher Text

Nelle spese per le quali e' ammesso il contributo sono incluse: a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688 ; b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge; c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonche' alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all' articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11; d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere. Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 , e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni.