Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 29Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici
CAPO IV. PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE
Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuto ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi. A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio. I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalita' di cui all'articolo 4 della presente legge.