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Legge 16 luglio 1962, n. 922 · Legge 16 luglio 1962, n. 922 — Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria

Legge 16 luglio 1962, n. 922 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante: 1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianita' nella qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianita' nella qualifica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1965, N. 430)) . I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.