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Legge 16 luglio 1962, n. 922 · Legge 16 luglio 1962, n. 922 — Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria

Legge 16 luglio 1962, n. 922 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177