Legge 16 luglio 1962, n. 922 Art. 11
I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima ad personam fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.