Legge 12 luglio 1962, n. 1247 Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 110.000.000, si fara' fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904 , concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.