Legge 6 luglio 1962, n. 888 Art. 7
I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria dei sottufficiali di complemento od in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto. Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati.