Legge 6 luglio 1962, n. 888 Art. 12
Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.