Legge 3 luglio 1962, n. 1298 Art. 9
Sono stabili nella somma di lire 30,20 i di scarichi consentiti, nell'esercizio 1949-50, ai ai tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 191 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .