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Legge 13 giugno 1962, n. 855 · Legge 13 giugno 1962, n. 855 — Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro

Legge 13 giugno 1962, n. 855 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale puo' essere effettuata - anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere - anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilera' affinche' la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito e' stato concesso. Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma e' applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.