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Legge 12 giugno 1962, n. 567 · Legge 12 giugno 1962, n. 567 — Norme in materia di affitto di fondi rustici

Legge 12 giugno 1962, n. 567 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

L'affittuario puo' in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma primo dell'articolo 6 della presente legge.