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Legge 12 giugno 1962, n. 567 · Legge 12 giugno 1962, n. 567 — Norme in materia di affitto di fondi rustici

Legge 12 giugno 1962, n. 567 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate. Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati, e la Commissione tecnica provinciale dovra' contenere le sue determinazioni in modo che per effetto di tale abrogazione non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve in ogni caso le condizioni dei contratti individuali piu' favorevoli per l'affittuario.