Legge 12 giugno 1962, n. 567 Art. 16
Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.