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Legge 12 giugno 1962, n. 567 · Legge 12 giugno 1962, n. 567 — Norme in materia di affitto di fondi rustici

Legge 12 giugno 1962, n. 567 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo. L'esclusione dal contratto di talune colture e' consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo. La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.