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Legge 12 giugno 1962, n. 567 · Legge 12 giugno 1962, n. 567 — Norme in materia di affitto di fondi rustici

Legge 12 giugno 1962, n. 567 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile , e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.