Legge 11 giugno 1962, n. 606 Art. 4
La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge fara' carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.