Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 8
TITOLO I. ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONI DEGLI INTERVENTI
Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1.