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Legge 11 giugno 1962, n. 588 · Legge 11 giugno 1962, n. 588 — Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 4

TITOLO I. ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONI DEGLI INTERVENTI

In KraftAmtlicher Text

La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa, con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale. Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la. Cassa per il Mezzogiorno istituira' un apposito ufficio. La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.