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Legge 11 giugno 1962, n. 588 · Legge 11 giugno 1962, n. 588 — Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 38

CAPO VII Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. I mutui di cui al precedente comma che, in deroga, alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile. E' altresi' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limita del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.