Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 33
CAPO VI. Interventi per lo sviluppo industriale
Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.