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Legge 11 giugno 1962, n. 588 · Legge 11 giugno 1962, n. 588 — Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 31

CAPO VI. Interventi per lo sviluppo industriale

In KraftAmtlicher Text

Previa autorizzazione del Comitato dei ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello piu' favorevole praticato nei territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive integrazioni. I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione. Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresi', effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi. Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse piu' favorevole praticato nei territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive integrazioni. Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'articolo 30.