Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 24
CAPO V Interventi per lo sviluppo agricolo
Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli e' autorizzata: a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta del prodotti, nonche' per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell' articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225 ; tali contributi sono concessi fino al limita massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, dai regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).