Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 17
CAPO V Interventi per lo sviluppo agricolo
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani. Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario. Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.