Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 giugno 1962, n. 588 · Legge 11 giugno 1962, n. 588 — Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 14

CAPO IV Edilizia e sistemazione ambientale

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile: a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie; b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti. Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi. I benefici di cui ai precedenti commi, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.