Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 10
TITOLO II. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE CAPO I Direttive di intervento
Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformita' delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.