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Legge 11 giugno 1962, n. 546 · Legge 11 giugno 1962, n. 546 — Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 11 giugno 1962, n. 546 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente: Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".