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Legge 11 giugno 1962, n. 546 · Legge 11 giugno 1962, n. 546 — Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 11 giugno 1962, n. 546 Art. 32

In KraftAmtlicher Text

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' inserito il seguente: "La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dello articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 , e' stabilita in lire cinquanta; detta somma non e' dovuta per l'atto di protesto cambiario". Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente: "In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale".