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Legge 11 giugno 1962, n. 546 · Legge 11 giugno 1962, n. 546 — Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 11 giugno 1962, n. 546 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' inserito il seguente: Art. 132-bis. - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle speso relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 300. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione e non e' computabile ai fini dell'indennita' integrativa e dei versamenti all'Erario".