Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 35Emanazione dei regolamenti di esecuzione
CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIO
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione; b) i requisiti al quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco o dello sbarco delle merci medesime; c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri; d) le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.