Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 26Ispezioni agli apparecchi radioelettrici
CAPO IV COMMISSIONI DI VISITA
Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.