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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 24Spese di funzionamento del Comitato

CAPO III COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 20 si provvedera' per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.