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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 17Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero

CAPO II BORDO LIBERO

In KraftAmtlicher Text

Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate. La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero. Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche. Indipendentemente dal controlli periodici l'autorita' marittima puo' disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.