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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 12Equivalenze

CAPO I NORME GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Quando e' prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure e' stabilita una particolare sistemazione, puo' essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente. Il riconoscimento di equivalenza e' dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti dispositivi e apparecchi radioelettrici.