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Legge 5 giugno 1962, n. 586 · Legge 5 giugno 1962, n. 586 — Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso

Legge 5 giugno 1962, n. 586 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente: "E' ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'articolo 2, nonche' dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purche' sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura. Tuttavia e' vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso. E' consentita la vendita di varieta' di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell'articolo 2, purche' alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine "Ostigliato".