Legge 5 giugno 1962, n. 586 Art. 11
I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione della entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione della entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.