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Legge 5 giugno 1962, n. 586 · Legge 5 giugno 1962, n. 586 — Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso

Legge 5 giugno 1962, n. 586 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente: "Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi: a) comune o originario; b) semifino; c) fino; d) superfino. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".