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Legge 4 giugno 1962, n. 601 · Legge 4 giugno 1962, n. 601 — Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre

Legge 4 giugno 1962, n. 601 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12 , e' sostituito dal seguente: "I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresi' ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola".