Legge 4 giugno 1962, n. 524 Art. 12
Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' elevato al 30 per cento. Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655 , sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.