Legge 31 maggio 1962, n. 584 Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 74.100.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta autorita' della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766 . La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma e' limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalle leggi 12 ottobre 1956, n. 1324, e 20 marzo 1959, n. 135 . Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sara' provveduto al rimborso alla Societa' mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.