Legge 21 aprile 1962, n. 229 Art. 4
Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate che conseguiranno allo sviluppo dei servizi nei settori impositivi dallo stesso articolo considerati. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.