Legge 21 aprile 1962, n. 229 Art. 2
Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari e' autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario. Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.